venerdì 9 novembre 2018

Farmacologia: riflessioni a proposito delle motivazioni della sentenza




Raggiungi al telefono l'avvocato Maria Cristina Giussani, l’avvocata, che ha difeso gli imputati nel processo seguito alla occupazione di Farmacologia.









Sono infatti state rese pubbliche le motivazioni della sentenza. Molto importante commentarle, cercare di capirne il senso più profondo e come questo significato sia più o meno vincolato entro i confini di quanto appare scritto nero su bianco nelle leggi italiane.



"La sentenza è ben motivata da un punto di vista tecnico e logico – giuridico, tuttavia non viene  sfiorata dalle ragioni del gesto degli imputati.", premette l'avvocata.



"Mi spiego meglio: le ragioni che stanno alla base del gesto di occupazione sono state capite, salvo poi riportare tutto il senso del fatto entro l'alveo di un esclusivo discorso normativo. Tutta la sostanza della motivazione viene occupata dal mero dato normativo e giurisprudenziale.





La giudicessa svolge il suo compito entro gli esatti limiti del testo di legge. Hai letto le motivazioni e ti è sembrato che le premesse etiche del gesto compiuto dai ragazzi dell'occupazione, siano state del tutto ignorate.






Prosegue Maria Cristina: "Nelle valutazioni delle prove  e nella sentenza, il giudice fa confluire chiaramente anche parte delle proprie convinzioni, ha facoltà di dare delle interpretazioni e quindi fa esattamente questo. Quel che appare chiarissimo è che non ha riconosciuto il valore morale del gesto.  Ribadisce e riconosce - senza metterlo mai in discussione -il valore della sperimentazione animale, ('tanto che [...] è prevista[...] dalla legge', scrive espressamente). La sperimentazione animale, dunque, appare giusta poiché è normativamente regolata e quindi diventa automaticamente e socialmente lecita".





Sebbene l’aspetto storico e materiale dei fatti sia indiscutibile, appare del tutto trascurata la valutazione dell’aspetto etico insito nelle condotte.








Nelle motivazioni si può leggere: 'La ricusazione della sperimentazione scientifica [...] non [è] supportata da un generale consenso sociale, né [è] conforme alla morale e ai costumi condivisi dalla prevalente coscienza collettiva' .



Per la giudicessa, ti sembra, insomma che non possa esistere alcun margine per qualsivoglia tipo di contestazione nei confronti della pratica di effettuare esperimenti sugli altri animali.



Perciò, non vengono concesse le attenuanti generiche, in nessuna forma.



Continua Maria Cristina Giussani:



"La giudicessa ha la facoltà e non l’obbligo di concedere le circostanze attenuanti generiche e non le ha concesse. Ha considerato  la violenza privata, che si è verificata quando gli attivisti  si sono lucchettati ai maniglioni degli ingressi; ha ricordato che i gesti nel loro complesso costituiscono un 'atto criminoso', considerando altresì la rivendicazione un motivo per cui si può parlare di pervicacia ideologica”.





Sui metodi valutativi della giudicessa, insomma, mai avrebbero potuto fare presa i termini del dibattito sulla ammissibilità, sulla eticità, e anche sulla validità della sperimentazione animale - meglio conosciuta come vivisezione, un termine di sicuro assai più incandescente, ma molto più rivelatore rispetto all’anodino 'sperimentazione animale'. Vero è che si tratta di un dibattito assai vivo e sul quale non c'è accordo comune. La tua opinione è che  questo fatto dovrebbe rafforzare, invece che indebolire, la messa in dubbio di una tautologica dichiarazione di validità della sperimentazione solamente perché 'svolta in conformità alla vigente normtiva'.








Continua Maria Cristina Giussani:



Il giudice avrebbe potuto inoltre riconoscere le attenuanti per il particolare valore morale insito nella condotta incriminata, soprattutto trattandosi di un gesto che si è svolto in modo assolutamente pacifico, a volti scoperti, cercando un accordo con i vertici dell’istituto di farmacologia."





Si è trattato infatti di un gesto di disobbedienza politica, il cui fine era proprio quello di ottenere la liberazione degli animali usati come cavie all'interno dei locali del dipartimento - liberarli in quelle ore, liberarli successivamente.





Con sorpresa della difesa, “il giudice non ha dato grande importanza al comportamento della costituita parte civile, che all’inizio del processo aveva chiesto ingentissimi danni e, a tre udienze dalla fine del processo, non si è piu presentata, non rassegnando conclusioni e pertanto decadendo dalle richieste risarcitorie formulate.





Nelle motivazioni, si parla bensì di danni economici e di immagine, di 'lucro cessante (consistente nella compromissione di chances brevettabili, nel ritardo degli esperimenti, nella perdita di occasioni di pubblicazioni e di ottenere nuovi finanziamenti)',  si fa cenno che 'La difesa di parte civile, tuttavia, non si è più presentata alle udienze [...] La costituzione di parte civile deve dunque intendersi tacitamente revocata...'.  Ma è come se non se ne traesse alcun elemento per rendere più sfumato il giudizio.








Maria Cristina Giussani: "La giudicessa non ha tratto conclusioni da questi fatti oggettivi. Nello specifico, la parte civile non ha saputo dimostrare quali fossero gli esperimenti perseguiti dall’istituto medesimo e perché fossero così importanti.





"Proprio il valore etico è stata l'unica cosa sempre rivendicata e però è stata considerata in maniera negativa".



Il giudice sottolinea che per gli imputati, non è possibile avere 'positiva valutazione delle personalità degli interessati e una prognosi affidabile in ordine alla loro capacità di praticare un valido percorso di reinserimento nel mondo delle regole, con il conseguente rifiuto di ulteriori esprienze devianti.’


dentro Farmacologia




Maria Cristina Giussani: “D’altro canto, una rivisitazione in senso critico delle proprie azioni avrebbe significato disconfessare il valore etico del gesto stesso e dell’importanza di subirne un processo.



L’antispecismo è una filosofia, un pensiero, un sentire e un conseguente modo di vivere... come potrebbe essere una condotta deviante?



Gli attivisti non sono persone che usualmente abbracciano una condotta deviante in quanto usi a violare norme qualsiasi, ma piuttosto  individui che lottano per la liberazione di altri individui che consideriamo da sempre nostri schiavi, merce numerata da divorare, corpi da sperimentare, marionette per le nostre ebeti risa, combattenti per violenze che sono solo nostre , cose da annientare per farne oggetti vari di uso quotidiano in cui non trovi nemmeno più l’impronta di COLUI che era stato. Un tempo, un giorno.








E ancora: "Il nostro codice penale ha un impianto base che risale agli Anni 30 del secolo XX, e le influenze della cornice storica specifica sono ancora in esso ben presenti. Fa specie che, comunque il codice penale sia - in senso di apertura verso gli animali - più progredito del codice civile  (ovviamente, grazie a successive e recenti modifiche), ove gli animali continuano a rimanere meri oggetti, quindi privi di qualsivoglia tutela giuridica.



Sempre Maria Cristina: "Il giudice dovrebbe-potrebbe adeguare la norma al diritto vivente, che si muove, progredisce, si evolve, muta col mutare delle sensibilità individuali e al modificarsi di pensieri collettivi. La tutela degli animali nel nostro ordinamento, nonostante il recepimento delle Direttive europee e di alcuni trattati, rimane ancora molto arretrata .



Stiamo sempre aspettando l’inserimento degli animali nella Costituzione come soggetti di diritti, e in modo da poter superare anche la concezione paternalistica e di tutela, che ancora oggi avvolge il rapporto tra animali non umani e noi.”





La tua sintesi: ogni giudice ha il potere-dovere di interpretare la legge: può decidere oppure no di 'ascoltare' il diritto vivente, che è la voce del progredire delle sensibilità etiche dei gruppi sociali e dei cittadini.



Questo processo rappresentava un bivio etico per scelte cruciali, storiche. L'occasione, questa volta, non è stata colta.


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